Le tipologie di lavori di ristrutturazione non soggetti a permesso
Le tipologie di lavori di ristrutturazione non soggetti a permesso hanno valore su tutto il territorio nazionale e comprendono tutte le eventuali modifiche strutturali che tuttavia non vanno ad incidere su quella che è la pianta originale dell’immobile.
Tra questi lavori di ristrutturazione non soggetti a permesso rientrano, ad esempio, il rifacimento dei bagni, l’eventuale realizzazione di controsoffitti o l’installazione di infissi e inferriate alle finestre, tutti interventi per i quali i Comuni hanno sempre richiesto semplicemente la comunicazione di inizio lavori detta anche CIL, modulo cartaceo a firma del proprietario con allegate brevi dichiarazioni concernenti l’immobile quali la sua ubicazione, la proprietà, e tutti i lavori di ristrutturazione che si intendono svolgere.
Tuttavia a partire dal 22 aprile 2018 non è più necessario verificare in anticipo la normativa vigente: è sufficiente, infatti, consultare il Glossario dell’edilizia libera, approvato il 22 Febbraio 2018 e pubblicato il 7 aprile 2018 sulla Gazzetta Ufficiale. Tale glossario riassume e regolamenta tutte quelle opere di ristrutturazione che non richiedono alcun tipo di permesso e che non necessitano di comunicazioni precedenti all’avvio dei lavori.
Tra i lavori cosiddetti “liberi” sanciti dal Glossario compare l’installazione di impianti fotovoltaici o finalizzati al risparmio energetico come, ad esempio, i pannelli solari: in questo frangente va fatta una valutazione in quanto il discorso cambia nel caso in cui tali impianti debbano essere montati su un immobile situato all’interno di un centro storico, e che di conseguenza, per motivi storico – paesaggistici, potrebbero danneggiare o deturpare l’ambiente circostante.
Fanno parte dell’“edilizia libera” anche l’installazione di condizionatori e di cappotti termici, il montaggio di infissi, inferriate, serramenti e parapetti, la sostituzione o il rinnovamento di pavimentazioni interne ed esterne e tutti gli interventi sugli intonaci, sulle finiture e sugli elementi decorativi compresa la sostituzione di grondaie e pluviali e ancora tutte quelle opere necessarie a mantenere in efficienza eventuali impianti tecnologici.
Nel “Glossario dell’edilizia libera” presente sulla Gazzetta Ufficiale, trovano anche spazio tutti quei lavori di ristrutturazione utili e necessari a ridurre o a eliminare le barriere architettoniche purché non vadano ad influire su quelle che sono le strutture portanti dell’edificio: non sono, quindi, necessari permessi per l’installazione di nuovi ascensori e la manutenzione di quelli eventualmente esistenti, di montacarichi, rampe per disabili, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari.
Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” considerate in edilizia libera e quindi lavori di ristrutturazione non soggetti a permessi, compaiono le opere considerate “senza fini di lucro” quali barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo e pergolati di dimensioni limitate e non fissati in maniera permanente al suolo, giochi per bambini, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.
Il Glossario dell’edilizia libera offre un ampio margine di miglioramento per quelle che sono le condizioni strutturali dell’immobile, riducendo tutti quei vincoli che solo fino allo scorso anno necessitavano di permessi e di iter burocratici macchinosi e dalle tempistiche spesso eccessivamente protratte nel tempo.